Ai sensi dell’art. 75 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, è ammessa, previa presentazione al Comune di semplice comunicazione – scarica il modulo CIL – la realizzazione di strutture ombreggianti e pompeiane e di casette in legno.
estratto NTO del P.I.
Articolo 75 PARTICOLARI ELEMENTI E MANUFATTI, RECINZIONI, OPERE PROVVISIONALI
1. E’ ammessa, previa presentazione al Comune di semplice comunicazione, la realizzazione dei seguenti elementi e manufatti nella misura di n. 1 per ogni edificio ovvero per ogni lotto:
a) strutture ombreggianti e pompeiane, costituite da serie di sostegni formati da intelaiature verticali ed orizzontali, in legno, metallo, ecc., senza copertura rigida, con i seguenti limiti dimensionali:
– 20 mq misurati all’esterno dei sostegni verticali, con un’altezza massima di ml 2,50, da misurarsi all’intradosso del sostegno orizzontale;
b) casette in legno, da adibire a gioco per i bambini o a ripostiglio per gli attrezzi da giardino, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti e parametri dimensionali:
– 10 mq di superficie coperta con un’altezza massima di ml 2,50.
2. Entrambe le tipologie di manufatti non sono computabili ai fini della Snp o del Volume, della superficie coperta e delle distanze dai fabbricati.
3. Devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
– ml 1,50 dai confini, misurato dai sostegni verticali; per le pompeiane, verso i confini sono ammessi aggetti fino a ml 1,50 dal filo dei sostegni verticali.
– ml 3,00 dai fabbricati confinanti e dalle strade; per le pompeiane sono ammessi aggetti fino a ml 1,50 dal filo dei sostegni e pareti verticali.
Le succitate distanze sono derogabili previo assenso sottoscritto dal confinante.
Pagina aggiornata il 19/06/2025