L’art. 12 della Legge 162/2014 disciplina l’accordo di divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che non abbiano figli minori, o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che non abbiano figli minori, o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.